Separazione consensuale

  • Servizio attivo

Modalità per la richiesta dell'accordo di separazione consensuale, scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.12 della L.162/2014.


A chi è rivolto

Coniugi che desiderano concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Descrizione

Dall’11 dicembre 2014, data di entrata in vigore della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con il rito religioso o celebrato all’estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992), o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniali.

L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Come fare

FASE ISTRUTTORIA

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all’Ufficiale dello Stato Civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio: per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.
Entrambi i moduli possono essere:

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.

L’Ufficiale dello Stato Civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio di Stato Civile conferma la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati a cura dell’ufficio stesso.

REDAZIONE DELL'ACCORDO

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di un avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido.

CONFERMA DELL'ACCORDO

Non prima di trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio di Stato Civile, i coniugi devono presentarsi per rendere un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. In tale data i coniugi devono provvedere al pagamento del diritto fisso pari a € 16,00.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Cosa serve

Per richiedere il servizio è necessario inviare o presentare all'Ufficio la seguente documentazione:

  • modulo di avvio procedimento di accordo consensuale compilato da entrambi i coniugi;
  • copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i coniugi.

Cosa si ottiene

La redazione e conferma dell'accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Tempi e scadenze

Entro i tempi indicati dall'Ufficio Stato Civile.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Fase istruttoria

Redazione dell’accordo

Conferma dell’accordo

Quanto costa

Pagamento del diritto fisso pari a € 16,00 in sede di conferma dell'accordo presso l'ufficio comunale.

Procedure collegate all'esito

Eventuali comunicazioni con l'Ufficio competente.

Accedi al servizio

Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio responsabile.

Casi particolari

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento
  • Legge n. 162 del 10 novembre 2014 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione in materia di processo civile.
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Documenti

Dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale

Dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazione consensuale, cessazione effetti civili del matrimonio religioso, scioglimento del matrimonio, modifica condizioni separazione/divorzio.

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 30/04/2024, ore 14:45

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